Secondo l’Ufficio studi del Notariato, solo successivamente alla redazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata è possibile procedere agli adempimenti pubblicitari conseguenti al recesso di un socio nelle società di persone. Questa interpretazione dell'art. 2300 c.c., fornita dal Notariato in una risposta ad un quesito formulata nel novembre 2008, risulta in netto contrasto con quanto affermato nella circolare n. 5 del 27 aprile scorso dal Centro studi Ungdc secondo cui, nel caso di recesso di soci di società di persone, è consentita l'iscrizione dell'evento su richiesta dell'amministratore, o del socio receduto. Prassi, quest’ultima, seguita anche da numerosi registri delle imprese.
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