Smart working: proroga solo per genitori con almeno un figlio under 14

Pubblicato il 18 dicembre 2023

È in vigore dal 17 dicembre 2023 la legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione in legge, con modificazioni, del cd. decreto anticipi, pubblicata, con il testo coordinato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.

Come abbiamo già avuto modo di annunciare in precedenti interventi, sono numerose le modifiche apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sia in materia di lavoro sia di natura più prettamente fiscale.

Tra queste vale ora la pena soffermarsi sull’attesa proroga dello smart working emergenziale per determinate categorie di lavoratori, utile al fine di restituire la fotografia completa dell’assetto regolatorio vigente e per fare chiarezza su una importante questione: la proroga di cui al neo introdotto articolo 18 bis rubricato “Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14” si estende anche ai lavoratori fragili?

Il dossier parlamentare al disegno di legge di conversione in legge del decreto anticipi sembrerebbe escluderlo per specifiche motivazioni.

Addentriamoci nell’analisi dell’importante questione posta per poi tracciare il quadro della situazione regolatoria in essere a decorrere dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione in legge del decreto anticipi.

Limiti della proroga del decreto anticipi

L’articolo 18 bis del decreto anticipi convertito in legge proroga (dal 31 dicembre 2023, termine finale disposto dall’articolo 42, comma 3-bis del decreto lavoro) al 31 marzo 2024 il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge.

Più in generale, vale la pena ricordare che l'articolo 10, comma 2 citato proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B e nello specifico:

Lavoratori fragili e fine della sorveglianza sanitaria eccezionale

Il servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al punto 1 (non oggetto di proroga da parte del decreto anticipi), attivo durante l'emergenza da Covid-19 e fino al 31 luglio 2022, consentiva, ai datori di lavoro pubblici e privati, di inoltrare la richiesta all’Inail di una visita medica per i lavoratori "fragili" ovvero sui lavoratori che ritenessero rientrare in tale condizione di fragilità.

Beneficiari della sorveglianza sanitaria eccezionale erano i lavoratori fragili, vale a dire i lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

Smart working emergenziale per i lavoratori fragili

Orbene, fatta questa necessaria premessa, torniamo alle disposizioni di cui al punto 2 prorogate dal decreto anticipi.

L’articolo 18 bis del decreto anticipi convertito in legge proroga al 31 marzo 2024 le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 1 e 2 del decreto Rilancio che prevedono:

Pertanto, stando al tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 18 bis del decreto anticipi, della proroga al 31 marzo 2024 beneficerebbero, oltre ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, anche i lavoratori fragili (dipendenti pubblici e privati) maggiormente esposti al rischio Covid.

Una conclusione, questa, che, gli atti parlamentari sembrano decisamente escludere in virtù della non operatività della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del decreto Rilancio.

Si riporta, per utilità, quanto sul punto espresso nel dossier parlamentare allegato al ddl anticipi, alla nota 68.

“Il suddetto articolo 90, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 prevede altresì un identico diritto per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente; tuttavia, la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del medesimo D.L. n. 34, la disciplina della quale non trova più applicazione per decorso dei termini”.

Quadro regolatorio dal 17 dicembre 2023

Escludendo l’estensione della proroga al 31 marzo 2024 per i lavoratori fragili maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, dal 17 dicembre 2023, il quadro delle disposizioni transitorie vigenti in materia di smart working dovrebbe essere il seguente:

Categorie di soggetti

Tutela

Scadenza

Lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti

Diritto assoluto

31 dicembre 2023

(articolo 8, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170)

Lavoratori genitori del settore privato con figli under 14

Diritto condizionato

31 marzo 2024

(articolo 18 bis, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191)

 

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