Smart working per il lavoratore disabile: la conferma del Tribunale di Mantova

Pubblicato il 19 marzo 2025

Va riconosciuto, al lavoratore disabile, il diritto di svolgere il lavoro da casa in modalità agile, come misura per tutelare la sua salute e garantire l’accesso al lavoro senza discriminazioni.

Tribunale di Mantova: diritto al lavoro agile per i lavoratori disabili

Con sentenza n. 77 del 5 marzo 2025, il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, ha trattato il caso di un lavoratore, affetto da invalidità derivante da un grave infortunio sul lavoro, che aveva chiesto di poter svolgere la sua attività lavorativa in modalità agile (smart working) per tutelare le proprie condizioni di salute.

L’incidente subito nel 2004 aveva causato un’invalidità psico-fisica, comportante disturbi psichiatrici che creavano gravi difficoltà al lavoratore nel frequentare il luogo di lavoro.

In seguito a questa condizione, il lavoratore aveva chiesto di lavorare da remoto, sostenendo che il suo stato di salute richiedeva un’adeguata sistemazione lavorativa.

La posizione del lavoratore e la sua richiesta

Il dipendente aveva evidenziato che, a causa della sua invalidità, lavorare in azienda, nei luoghi legati al trauma subito, era psicologicamente doloroso e avrebbe potuto aggravare il suo stato di salute.

Secondo la documentazione medica presentata, l’unica soluzione che avrebbe potuto evitare il peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche era l’adozione di modalità di lavoro agile.

I certificati medici, tra cui una valutazione psichiatrica, confermavano che lo smart working avrebbe ridotto il sovraccarico emozionale e protetto la sua salute, consentendogli di lavorare in un ambiente più sicuro, a casa sua.

La posizione dell'azienda

L’azienda, tuttavia, aveva inizialmente rifiutato la richiesta di lavoro agile, citando esigenze organizzative e produttive.

In particolare, l’impresa sosteneva che le mansioni del lavoratore non potevano essere svolte a distanza, principalmente per la necessità di interazione costante con i colleghi e di gestione diretta delle attività aziendali.

In un primo momento, la società aveva anche contestato la fondatezza della richiesta, dichiarando di non poter concedere il lavoro agile a causa della sua policy interna.

Il tentativo di accordo transattivo

Nel corso della causa, le parti avevano cercato una soluzione transattiva.

L’azienda aveva offerto una modalità di lavoro agile limitata a due giorni alla settimana, mentre per gli altri giorni il lavoratore avrebbe dovuto continuare a lavorare in presenza in azienda.

Nonostante il tentativo di conciliazione, il ricorrente aveva ritenuto insoddisfacente questa proposta, ritenendo che la sua salute psico-fisica necessitasse di un maggiore numero di giorni di lavoro agile.

La decisione del Giudice del Lavoro

Il diritto al lavoro agile

Il Tribunale di Mantova ha accolto le ragioni del lavoratore, stabilendo il suo diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per almeno tre giorni alla settimana.

Il Giudice del Lavoro ha sottolineato che tale richiesta era giustificata dalla condizione di disabilità del dipendente e che il diritto al lavoro agile rappresentava una misura di "accomodamento ragionevole" in favore della salute del lavoratore.

In particolare, il Tribunale ha applicato la Legge n. 81/2017, che regola il lavoro agile in Italia, la quale all'articolo 18 stabilisce che i lavoratori con disabilità in situazione di gravità hanno diritto a priorità nella concessione della modalità di lavoro agile.

La legge prevede che le richieste di lavoro agile formulate da lavoratori disabili siano accolte, compatibilmente con le mansioni svolte, se queste modalità sono praticabili e non comportano un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

Il bilanciamento tra esigenze aziendali e diritti del lavoratore

Il Tribunale ha poi valutato il bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’azienda e il diritto del lavoratore di lavorare in modalità agile.

Sebbene l’impresa avesse sostenuto che la presenza fisica del lavoratore fosse necessaria per l’interazione con i colleghi e la gestione di alcune attività, il Giudice ha ritenuto che le mansioni del lavoratore potessero essere svolte anche a distanza, specialmente con l’adozione di strumenti informatici adeguati.

Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che le esigenze aziendali non giustificavano un rifiuto totale del lavoro agile, soprattutto quando tale modalità di lavoro risultava essenziale per tutelare la salute del lavoratore.

L’azienda, in altri termini, pur avendo giustificato inizialmente il suo rifiuto con esigenze organizzative, non era riuscita a fornire una prova adeguata dell’impossibilità di adattare le mansioni del lavoratore alla modalità di lavoro agile.

La decisione finale

Il Tribunale, in definitiva, ha riconosciuto al lavoratore il diritto di lavorare in modalità agile per almeno tre giorni alla settimana.

La decisione è stata presa in considerazione delle certificazioni mediche che suggerivano lo smart working come l’unica soluzione per preservare la salute psico-fisica del lavoratore, senza arrecare danni alle sue condizioni di salute.

Il Giudice ha altresì condannato l'azienda a rimborsare le spese legali sostenute dal lavoratore per il procedimento.

Contesto normativo: la direttiva europea

La decisione del Tribunale di Mantova si allinea anche alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea, che stabilisce il quadro per l'uguaglianza di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sull'handicap.

L'articolo 5 di questa direttiva impone ai datori di lavoro di adottare "accomodamenti ragionevoli" per i lavoratori disabili, allo scopo di garantire loro pari opportunità nell'accesso al lavoro e nello svolgimento delle loro mansioni.

In questo caso, il Tribunale ha applicato il principio di "accomodamento ragionevole", riconoscendo che il lavoro agile rappresenta una misura adeguata per consentire al lavoratore di continuare a svolgere la propria attività in un ambiente che non comprometta la sua salute.

La decisione del Tribunale di Mantova risulta conforme alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 605/2025, che ha confermato l’obbligo del datore di lavoro di adottare, in favore del lavoratore disabile, accomodamenti ragionevoli come il lavoro agile da casa, considerando la loro fattibilità e l’assenza di oneri sproporzionati.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Un lavoratore, affetto da invalidità derivante da un grave infortunio sul lavoro, aveva chiesto di poter lavorare in modalità agile (smart working) per tutelare la sua salute psico-fisica, poiché il luogo di lavoro era associato al trauma subito. L'azienda aveva inizialmente rifiutato la richiesta per esigenze organizzative.
Questione Dibattuta Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento del diritto a lavorare da casa in modalità agile per tutelare la sua salute, invocando il principio di "accomodamento ragionevole" per i lavoratori disabili. L'azienda ha contestato la richiesta, sostenendo che le mansioni non potessero essere svolte a distanza.
Soluzione del Tribunale Il Tribunale di Mantova ha riconosciuto il diritto del lavoratore a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile per almeno tre giorni alla settimana, basandosi sulla documentazione medica che suggeriva che il lavoro agile fosse l'unica soluzione per preservare la salute del lavoratore. Ha condannato l'azienda a rimborsare le spese legali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova Classificazione ATECO 2025 e risvolti fiscali

19/03/2025

Controlli sugli aiuti pubblici alle imprese: soglie, risorse e obbligo di rendicontazione

19/03/2025

Esame avvocato: nuovo punteggio minimo anche per la sessione in corso

19/03/2025

Prestazione Universale per anziani non autosufficienti: nuove indicazioni Inps

19/03/2025

Riforma della disabilità: procedura per la trasmissione dei dati

19/03/2025

INAIL: Cassetto digitale per semplificare l'accesso alla documentazione

19/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy