Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le FAQ pubblicate in data 7 marzo, sul proprio sito istituzionale, comunica che il lavoro agile - cd. smart working - potrà essere richiesto attraverso la procedura semplificata sino al termine dell’emergenza sanitaria. Pertanto, dopo il 31 marzo 2022, lo smart working dovrà essere regolamentato esclusivamente con accordo individuale.
La procedura di smart working semplificato si caratterizza per l’assenza dell’accordo individuale col lavoratore, nonché per la modalità di comunicazione da effettuare tramite l’apposito applicativo informatico su Cliclavoro, con l’indicazione dei dati anagrafici dei lavoratori interessati.
A decorrere dal 1° aprile, i datori di lavori e i lavoratori interessati, dovranno, ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18 a 23, predisporre gli accordi individuali.
L’accordo, che può essere sia a tempo determinato che indeterminato, dovrà essere redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Le parti sono libere di recedere dall’accordo stipulato a tempo indeterminato e di ritornare a svolgere la prestazione secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, dando un preavviso di 30 giorni, elevato a 90 qualora l’accordo sia stato stipulato con un disabile ex art. 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Diversamente, in presenza di accordo a tempo determinato, lo smart working cesserà allo scadere del termine.
Quanto al contenuto, è necessario indicare i giorni nei quali l’attività lavorativa verrà prestata fuori dai locali aziendali, nonché le modalità di svolgimento della stessa.
Altresì, trovano regolamentazione il potere direttivo del datore di lavoro, l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione del dipendente, il riposo e le misure volte a garantire il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni di lavoro.
Infine, si rammenta che i lavoratori fragili, fino al 31 marzo 2022, potranno essere impiegati a diversa mansione, purché rientrante nella stessa categoria o area di inquadramento ovvero potranno svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Qualora il lavoratore appartenente alla predetta categoria fosse impossibilitato a svolgere la prestazione in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio sarà equiparato al ricovero ospedaliero.
Le FAQ sono consultabili sul sito lavoro.gov.it - Temi e priorità - Covid 19 - FAQ.
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