Il reato che punisce, ai sensi dell’articolo 256, comma primo lettera a), del Decreto legislativo n. 152/2006, chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, rientra nei limiti di pena indicati nel nuovo articolo 131 bis del Codice penale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
E‘ quanto rilevato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 41850 depositata il 19 ottobre 2015 e pronunciata con riferimento ad un procedimento penale in cui l’imputato era stato condannato, nel merito, per non essersi avvalso delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate, cedendo gratuitamente, quale titolare di una ditta individuale, rifiuti non pericolosi, costituiti da materiale ferroso, a soggetto non iscritto all’Albo gestori dei rifiuti nonchè sprovvisto di autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma ambulante.
Nella specie, la Suprema corte ha inteso dare continuità all’interpretazione giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 28/2015, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità.
In questi ultimi – continua la Corte – è anche possibile rilevare d’ufficio ex articolo 609, comma secondo, del Codice di procedura civile, le condizioni di applicabilità del predetto istituto.
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