L’agenzia delle Entrate nella circolare numero 6/E, del 13 febbraio, rilascia alcune precisazioni in materia di fiscalità immobiliare. Il caso specifico che si prende in esame è quello della cosiddetta permuta di appartamento fra costruttore e artigiano come pagamento delle prestazioni effettuate da quest’ultimo a favore del costruttore, sulla base di un contratto di appalto stipulato tra i due. La domanda da porsi, a questo punto, è se la tassazione della cessione dell’appartamento dal costruttore all’artigiano può avvenire tenendo conto della nuova regola in base alla quale l’imponibile fiscale è dato non dal prezzo concordato, ma dal valore catastale. L’Agenzia, già in sede di Telefisco affrontato la questione esprimendo un parere negativo. Per l’applicabilità della nuova norma è decisiva la qualità dei contraenti: la compravendita deve avvenire tra soggetti privati per essere tassata con imposta di registro. La presenza di un imprenditore (il costruttore) presupporrebbe un contratto per cui non si può applicare l’imposta di registro, dovendosi tassare la cessione con l’imposta sul valore aggiunto.
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