Sistema sanzionatorio e contenzioso tributario, novità dal Cdm

Pubblicato il 05 settembre 2015

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 settembre 2015, ha proceduto con l’approvazione, in secondo esame preliminare, dei cinque decreti legislativi su revisione delle spese fiscali, revisione dell'organizzazione delle agenzie fiscali, riforma del sistema sanzionatorio e revisione del contenzioso tributario, attuativi della delega per il riordino del sistema fiscale.

I nuovi testi tengono conto delle osservazioni e richieste formulate dalle competenti Commissioni parlamentari nei prescritti pareri.

Per quel che riguarda lo specifico decreto di riforma del sistema sanzionatorio, si segnala, rispetto al testo precedentemente approvato, l’introduzione della specificazione secondo cui il nuovo regime penale si applicherebbe con l’entrata in vigore del provvedimento medesimo, mentre il regime delle sanzioni amministrative diverrebbe operativo dal primo gennaio 2017.

Con riferimento all’omessa dichiarazione, inoltre, viene introdotto un aumento della pena nel caso di reato commesso dal sostituto di imposta che verrebbe, quindi, punito da un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di 4 anni di reclusione.

Riscritta ex novo la disciplina sanzionatoria in materia di reverse change con la nuova previsione che applica una sanzione in misura fissa nell’ipotesi di emissione e registrazione della fattura e, viceversa, una sanzione in misura proporzionale sull’imponibile, nel caso di totale assenza di annotazione del documento in contabilità.

Modifiche anche in materia di confisca, che non opererebbe per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario.

Interpello, quattro tipologie

Altre novità riguardano il decreto di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

In particolare, vengono ridotte a quattro le categorie di interpello: ordinario, probatorio, anti abuso, disapplicativo.

Viene confermato che al nuovo interpello ordinario, che ricomprende anche il precedente “qualificatorio”, dovrà essere data risposta entro 90 giorni, agli altri entro 120 giorni.

L’immediata esecutività delle sentenze riguarderà, oltre quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo e un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente, anche quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.

La misura sull’esecutività delle sentenze, infine, dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017.

I due decreti, insieme agli altri, verranno nuovamente trasmessi alle Camere per gli ulteriori pareri prima della loro definitiva approvazione.

 

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