Sì alle detrazioni fiscali sulla casa (Sismabonus ed Ecobonus) anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento della volumetria, se ciò avviene esclusivamente ai fini dell’adeguamento antisismico dell'edificio.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 195 del 30 giugno 2020, con la quale si precisa che gli impatti sulla volumetria dovuti esclusivamente all'adeguamento antisismico dell'edificio non costituiscono una “nuova costruzione”, pertanto gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire delle agevolazioni fiscali previste per la casa.
L’Agenzia risponde ad una società che chiedeva se le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16-bis, terzo comma, del TUIR, potessero essere applicate anche in favore di coloro che acquistano dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione.
L’Agenzia ricorda che la normativa prevede che per beneficiare delle suddette detrazioni fiscali è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione: ossia la ristrutturazione deve concretizzarsi in un caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente.
In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con ampliamento dello stesso, invece, le detrazioni per i futuri acquirenti non spettano per nulla, in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”.
Con riferimento al caso di specie, però, l’Agenzia osserva che la demolizione e la ricostruzione del fabbricato hanno avuto un impatto sulla volumetria "esclusivamente" ai fini "dell’adeguamento antisismico". Pertanto, l'intervento non deve essere considerato, nel suo complesso, di "nuova costruzione” e di conseguenza gli acquirenti di tali unità immobiliari possono fruire della detrazione prevista dal TUIR.
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