Un lungo intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in Audizione alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria ha prodotto un compendio delle norme introdotte quest’anno dal dl c.d. “Rilancio” (n. 34/2020), specie in tema di disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del sopraccitato decreto.
I nuovi articoli di legge hanno incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. superbonus).
In attesa del provvedimento attuativo contenente le modalità di cessione della detrazione spettante, il direttore Ruffini ha rammentato le innovazioni di legge che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese e che si affiancano alle già vigenti, disciplinanti le detrazioni spettanti, in misura inferiore, per gli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio (inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus): la detrazione va dal 50 per cento all’85 per cento delle spese sostenute, da ripartire in 5 o 10 quote annuali, in base agli interventi effettuati;
riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus): la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento all’85 per cento delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al "superbonus" che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico: la detrazione è attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al "superbonus", che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del Dl n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) pari al 90 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Nel periodo di vigenza del cd. superbonus e delle norme che prevedono in via ordinaria le detrazioni sopra descritte, in applicazione dei principi generali, si può affermare che:
se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;
se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Un’ulteriore rilevante innovazione introdotta dal decreto "Rilancio", evidenziata in Audizione dal direttore Ruffini, consiste nella possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale facoltà riguarda gli interventi ai quali si applica il cd. superbonus e quelli, effettuati al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 119 del dl “Rilancio”, che riguardano: il recupero del patrimonio edilizio, indicati nelle lettere a), b) e h) dell’articolo 16-bis del TUIR; il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 (cd. bonus facciate); l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato dl n. 63 del 2013.
Molti aspetti ancora nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sull’Audizione di ieri.
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