Accesso all’agevolazione Sismabonus acquisti anche in caso di importi versati in acconto per la vendita dell’immobile, se il preliminare viene registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi utile per la detrazione.
E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 5 del 16 gennaio 2020, a seguito di quesiti posti da una società che intende realizzare unità immobiliari risultanti da demolizione e ristrutturazione di preesistenti edifici, effettuando interventi relativi a misure antisismiche.
E’ l’articolo 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 che disciplina la detrazione a favore degli acquirenti di immobili venduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che hanno demolito e ricostruito gli edifici, effettuando interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, anche apportando una variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente.
Si può beneficiare di una detrazione pari al 75 o all'85% (a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto di compravendita. E’ fissato un tetto massimo di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare.
La disciplina prevede che gli acquirenti, al posto della detrazione, possano scegliere di cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, che hanno facoltà, a loro volta, di cedere il credito.
Di rilievo è il chiarimento riguardante il trasferimento dell’immobile: è necessario che questo avvenga, al fine di utilizzare il bonus, entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori. Tuttavia è consentito accedere al Sismabonus anche in caso di versamento di acconti sul prezzo dell’immobile, a patto che il preliminare di vendita venga registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi sulla quale far valere l’agevolazione.
Quindi, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui i lavori si sono conclusi.
A lavori finiti, pertanto, se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.
Nella risposta fornita dalle Entrate si precisa anche che:
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