Nuove indicazioni dall’INPS per la ripresa degli adempimenti e versamenti contributivi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Infatti, con il messaggio n. 3646 del 9 ottobre 2019, l’Istituto Previdenziale ha ricordato che i versamenti contributivi possono essere effettuati in due modi:
Laddove la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la data del 1° giugno 2019, ossia in base alla vecchia scadenza prevista ai sensi dell’art. 1, co. 991, lett. b) della L. n. 145/2018, non dovrà essere presentata una nuova domanda. Per effetto del predetto intervento normativo, infatti, risulta prorogata la scadenza di versamento delle rate dalla seconda alla quinta (considerata la prima rata versata per l’avvio della rateazione).
Attenzione però: l’accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinato all’obbligo di effettuare, entro la data del 15 ottobre 2019, un versamento di ammontare, complessivamente, pari all’importo delle prime cinque rate (comprensivo, pertanto, dell’eventuale importo già pagato a titolo di prima rata nel corso del mese di maggio 2019).
Inoltre, precisa l’INPS, qualora nella domanda presentata entro il 1° giugno 2019 non sia stata inclusa una delle gestioni interessate dalla sospensione, sarà sufficiente inoltrare una nuova domanda, entro la scadenza del 15 ottobre 2019, solo per la gestione non inserita nella precedente domanda già inviata.
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, da una delle seguenti figure;
L’utente, in particolare, dopo aver effettuato il login mediante Pin, Spid o Cns, deve andare nella sezione “Tutti i servizi” e in seguito cliccare su “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.
Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni:
I datori di lavoro che abbiano già provveduto al versamento di alcuni importi, dovranno rideterminare il residuo da rateizzare. In particolare, nella sezione “Versamenti eseguiti N964 con esclusione della rata in scadenza all’1/06/2019” occorre inserire i versamenti antecedenti all’istanza, con l’esclusione della prima rata eventualmente versata entro la scadenza del 1° giugno 2019. Tale importo, infatti, deve essere considerato come pagamento della prima delle cinque rate previste, quale adempimento per l’accesso alla rateizzazione.
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