L’Agenzia delle Entrate indica il codice tributo per l’utilizzo in compensazione (modello F24) del credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori di interessi e spese di gestione dei finanziamenti agevolati erogati per il sisma centro Italia: agli imprenditori, ai professionisti e agli agricoltori dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 – Sisma Centro Italia (ex articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8).
Il codice “6895”, istituito con la risoluzione n. 54/E del 30 maggio 2019, dovrà essere esposto nella “Sezione Erario”, del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
L’anno di riferimento sarà l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.
Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizzerà il suddetto codice tributo “6895”, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo anno di riferimento, andrà indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che, nell’ambito delle agevolazioni previste a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia, il Dl 8/2017 concede ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e agli esercenti attività agricole di chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi, nonché dei tributi dovuti nei periodi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Relativamente ai finanziamenti erogati, interessi e spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori, come le banche, attraverso un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione.
Il finanziatore può cedere il tax credit ed il cessionario lo può utilizzare in compensazione alle stesse condizioni previste per il cedente.
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