Sisma bonus: la non contestuale o la tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l'asseverazione non consente l'ottenimento del beneficio fiscale.
Non si può accedere al sisma bonus se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell'immobile sono stati abilitati mediante un permesso a costruire, a cui non è stata allegata l'asseverazione prevista, anziché attraverso una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).
È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 64 pubblicata il 19 febbraio 2019.
Dunque, il certificato anti-sisma, necessario alla fruizione del sisma bonus ex art. 16 del dl 63/2013 (detrazione di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici), asseverato dal progettista deve essere allegato al titolo autorizzativo edilizio e non in un momento successivo (comma 5 dell'art. 3 del dm 58/2017).
Richiamati i due punti fondamentali:
Sempre in tema di danni da sisma, con la risposta all'istanza di interpello n. 61/2019, l'Agenzia spiega che il sisma bonus si può cumulare con i benefici edilizi (articoli 16, commi 1-bis e seguenti del Dl 63/2013 e 1, comma 3, legge 232/2016): il finanziamento per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto (nel caso esaminato, quello del 2009 in Abruzzo) non impedisce la fruizione del sisma bonus per ulteriori interventi sullo stesso per la riduzione del rischio sismico.
Vince sulla non cumulabilità la finalità dei lavori: migliorare la stabilità delle costruzioni esistenti rispetto al rischio sismico.
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