Il 9 febbraio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 33 l’ordinanza 9 maggio 2020 del Commissario straordinario del Governo che, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, stabilisce nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi INAIL in conto capitale per la messa in sicurezza di immobili produttivi.
La domanda di contributo, in particolare, deve essere presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e deve contenere in allegato un'attestazione di agibilità rilasciata dal tecnico incaricato o altra documentazione che attesti l'utilizzabilità dell'immobile.
Il contributo può essere richiesto a sostegno dei seguenti interventi, volti:
Le risorse stanziate sono state distribuite, in considerazione dell'entità dei danni subiti da ciascuna regione, nel seguente modo:
Possono richiedere i contributi tutte le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, per interventi di rafforzamento locale e messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti di edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva.
Sono ammesse a contributo le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, le indagini e, ove previsto, di collaudo e ogni altra attività tecnica necessaria per la realizzazione dell'intervento nonché le spese di gestione della domanda di contributo.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
L'agevolazione consiste in un doppio contributo corrispondente:
Il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, se recuperabile, oltre a bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.).
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