Sisma 2012. Le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2013

Pubblicato il 15 gennaio 2013 Con il messaggio n. 769, del 14 gennaio 2013, l'Inps informa sulle novità introdotte dalla legge di Stabilità (legge n. 228 del 24 dicembre 2012) in merito ai territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

I datori di lavoro, committenti o associanti, nell'operare le ritenute contributive a carico di lavoratori, collaboratori o associati, devono effettuarle nel limite del quinto dello stipendio. Questo sulla base delle disposizioni dell'art. 1, comma 379, della legge di stabilità 2013, il quale specifica che le ritenute previste dall'art. 11 del DL n. 174/2012 includono anche “i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per i premi a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore”.

Inoltre, ai titolari di reddito d'impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo è consentito l'accesso ad un finanziamento dagli istituti di credito, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi e premi. E' necessario avere la sede operativa o il domicilio fiscale o il proprio mercato di riferimento nei comuni danneggiati e dimostrare di aver subito un danno economico diretto consueguente agli eventi sismici del 2012. Il periodo da prendere in esame è quello relativo ai pagamenti dovuti dal 20 maggio 2012 dal 30 giugno 2013.

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