Sinteticità degli scritti difensivi. Testo ritoccato

Pubblicato il 17 ottobre 2017

E’ stato firmato dal Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, un decreto, datato 16 ottobre 2017, che introduce alcune modifiche al precedente provvedimento sulla sinteticità degli scritti difensivi nel processo amministrativo (Decreto n. 167 del 22 dicembre 2016).

Le modifiche

Nel dettaglio, le novità interessano l’articolo 3 (Limiti dimensionali degli atti processuali di parte) del Decreto sulla sinteticità degli scritti , il cui comma 3, sulle memorie di replica, è stato sostituito con la previsione secondo cui “I limiti dimensionali di cui al comma 1 si applicano anche alle memorie di replica”.

Anche per queste ultime memorie si applicheranno, quindi, gli stessi limiti dimensionali previsti per l’atto introduttivo del ricorso e per altri scritti difensivi che non abbiano una disciplina particolare.

L’altra modifica concerne l’articolo 6 del provvedimento, relativo al procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, prevedendo la possibilità che l’istanza motivata di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali non debba essere necessariamente formulata in calce allo schema di ricorso ma possa essere presentata autonomamente.

Al fine della deroga, "il ricorrente, principale o incidentale" – sancisce espressamente la novella – “ formula istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi”.

E’ quanto si apprende da una nota pubblicata sul sito della Giustizia Amministrativa, dove è stato diffuso il testo del Decreto n. 127 del 16 ottobre 2017, destinato alla prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché il Decreto n. 167 del 22 dicembre 2016 sulla sinteticità degli scritti difensivi, per come da ultimo modificato.

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