Con sentenza n. 17239 del 27 agosto 2015, la Corte di cassazione ha ribaltato, con rinvio, la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che non vi fosse certezza sulle modalità di verificazione di un sinistro stradale che era stato oggetto di domanda di risarcimento, basandosi, esclusivamente, sulle risultanze della perizia demandata al Ctu e non tenendo assolutamente in considerazione quanto era emerso dalle deposizioni dei testimoni i quali avevano confermato, di fatto, la ricostruzione dell’attore.
Per la Corte, la valutazione contenuta nella sentenza di merito risultava logicamente viziata.
Ed infatti, a fronte di una precisa indicazione fattuale fornita dall’attore, per come anche riscontrata dai testi, non poteva che considerarsi insufficiente e non congruente il rilievo del Tribunale per cui i testimoni, sopraggiunti dopo il verificarsi dell’evento, non potevano riferire in ordine alla dinamica del sinistro, “limitandosi a constatare la presenza dei due veicoli nella posizione statica sì come assunta”.
E questo quando la statica rilevata dai testi era proprio quella che confermava l’invasione dell’auto del convenuto nella carreggiata percorsa dall’attore.
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