Per determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona nel sinistro avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come “conseguenze indirette” di tale incidente.
E’ questa l’interpretazione che secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea – causa C-350/14, sentenza del 10 dicembre 2015 – va data all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Nel caso esaminato, i giudici europei si sono trovati a dover rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Trieste nell’ambito di una controversia tra un cittadino rumeno ed una compagnia di assicurazioni italiana, relativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il primo aveva subito a causa del decesso della propria figlia in un incidente stradale avvenuto in Italia.
In particolare, secondo il giudice del rinvio, poiché l’attore chiedeva il risarcimento di un pregiudizio che avrebbe personalmente subito per la morte della congiunta, era rilevante comprendere se questo pregiudizio costituisse un vero e proprio danno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, oppure una conseguenza indiretta del fatto illecito, ai sensi della medesima norma.
Dalla risposta a tale questione sarebbe dipesa l’individuazione della legge sostanziale applicabile dal giudice del rinvio consentendo al medesimo di pronunciarsi sull’esistenza e sulla risarcibilità dei danni fatti valere dall’attore, residente in Romania.
Qualificando i danni in oggetto come “conseguenze indirette”, gli eurogiudici hanno ritenuto che all’azione di risarcimento del padre rumeno andasse applicata la legge del luogo in cui il danno primario si era verificato, ed ossia il luogo del sinistro (Italia).
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