Sinistri stradali. Testimoni da indicare subito

Pubblicato il 15 febbraio 2014 Si segnala una modifica al Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo n. 209/2005), introdotta dal Decreto legge "Destinazione Italia" n. 145/2013, ai sensi della quale è stato aggiunto un comma all'articolo 135 del citato codice che sancisce la necessità che l'identificazione di eventuali testimoni oculari, presenti sul luogo di accadimento dell'incidente, risulti dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149.

Sul punto viene, altresì, sancito che, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della eventuale prova testimoniale addotta.

In ogni caso, viene fatta salva la possibilità che il giudice, a sua discrezione, disponga l'audizione dei testimoni non indicati nel rispetto delle formalità sopra descritte nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Le presenti modifiche sono operative a partire dal 24 dicembre 2013.
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