Il contratto collettivo sottoscritto nel settembre 2020 tra Assodelivery e UGL Rider, in assenza del requisito della maggiore rappresentatività comparata in capo a quest’ultima, non risulta idoneo a derogare alla disciplina di legge e quindi a produrre gli effetti di cui all’art. 47 quater comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
Ne discende l'illegittimità e l'antisindacalità della successiva condotta con cui la società datrice abbia sostanzialmente imposto ai suoi rider l’adesione a nuove condizioni di contratto, conformi alle previsioni di un CCNL inidoneo a dettare validamente una disciplina prevalente rispetto a quella legale.
A maggior ragione, è illegittima ed antisindacale la condotta della stessa società, consistente nel recesso unilaterale e nella definitiva cessazione del rapporto per quei rider che abbiano rifiutato l'adesione alle nuove condizioni conformi alle previsioni di un CCNL concluso con una organizzazione sindacale priva, come detto, del requisito della maggiore rappresentatività.
E' questo uno dei passaggi chiave contenuti nella sentenza del 12 gennaio 2023, con cui il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione lavoro, ha confermato, anche in sede di opposizione, la condanna di una società di food delivery per condotta antisindacale, nei termini in cui si era già pronunciato in fase sommaria, con ordinanza del 30 giugno 2021.
In tale ultima decisione - si rammenta - era stato accolto il ricorso promosso da Nidil, Filcams e Filt Cgil ed ordinato alla stessa società di astenersi dall’applicare l’accordo in esame ai propri rider.
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