Sicurezza sul lavoro: non sempre il titolare dell'azienda è responsabile degli infortuni

Pubblicato il 04 febbraio 2011 E' necessario accertare chi in sostanza viene considerato datore di lavoro per affermare la responsabilità in caso di sicurezza sul lavoro ex Decreto legislativo n. 626/94. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4106 del 3 febbraio 2011, prendendo in esame l’infortunio occorso ad un operaio, dovuto all’utilizzo di una scala non sicura; l'incidente lavorativo era accaduto presso uno dei sette stabilimenti di una grande azienda, gestito da un direttore di stabilimento con poteri e autonomia di spesa fino a 5.000 euro.

La Corte Suprema ha bocciato la decisione supportata dalla Corte di merito per la quale non sussisteva una delega a favore del direttore dello stabilimento ed inoltre non era stato nominato un responsabile della sicurezza. I giudici di piazza Cavour sostengono che viene considerato, ai sensi della legge sulla sicurezza sul lavoro, datore di lavoro il soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità della stessa oppure dell'unità produttiva distaccata in quanto detiene poteri decisionali per gestire lo stabilimento.

Nel caso trattato, il direttore dell'unità produttiva deteneva poteri decisionali e di spesa, anche se limitata, e pertanto, ai fini della sicurezza, può essere considerato responsabile. Inoltre nelle grandi aziende, pur mancando la delega, il direttore dello stabilimento assume la figura di datore di lavoro; egli è quindi il solo responsabile per gli infortuni dovuti a mancanza di attrezzature, la cui spesa rientra nella dotazione a sua disposizione.
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