Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, oltre a definire durata e contenuti minimi, stabilisce come possono essere erogati i percorsi formativi.
Analizziamo, nel presente contributo, le modalità di erogazione (requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative) dei corsi di formazione e aggiornamento, con la necessaria avvertenza che la bozza definitiva di Accordo, elaborata dal Ministero del lavoro, trasmessa con la nota 13 maggio 2024, n, 5648 e che sarà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, potrebbe essere modificata.
I corsi, si ricorda, sono destinati, in particolare, a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, coordinatori per la sicurezza.
La formazione in presenza, ammessa per tutti i corsi di formazione, può svolgersi direttamente nell'ambiente di lavoro del discente.
Sono diverse le tipologie di attività formative a cui si può fare ricorso nell’ambito di tale modalità formativa. Tra queste, i break formativi direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori, la formazione on the job e i corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.
In particolare, i break formativi sono validi ai fini della formazione specifica e per l’aggiornamento dei lavoratori.
Tenuti da docenti qualificati, affiancati dal preposto, i break formativi dovranno essere di breve durata (15-30 minuti), rivolti a piccoli gruppi di lavoratori e basati su specifici aspetti legati all'attività lavorativa.
La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.
La formazione in videoconferenza sincrona (VCS) è definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”.
Ogni discente deve essere collegato tramite PC o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso. PC o tablet, collegati in rete, permettono l’interazione tra docenti e allievi alla stregua di quanto avviene nella formazione in presenza, seppure con specifiche e diverse caratteristiche.
La modalità VCS richiede che i formatori adeguino o reingegnerizzino i processi di produzione della formazione, rispettando requisiti organizzativi e tecnologici per garantire qualità ed efficacia.
La piattaforma deve garantire: accesso protetto, tracciamento delle presenze, repository del materiale didattico, interattività adeguata e gestione delle verifiche intermedie e finali. Deve assicurare stabilità e continuità di connessione, con raccomandazioni per una connessione stabile da parte degli utenti.
Il formatore:
Il tutor o il docente, in fase di erogazione, deve verificare costantemente le presenze tramite visualizzazione, chiamate, sondaggi e chat, assicurando la presenza per il 90% della durata dell’evento formativo e dei corsi di aggiornamento
Le modalità di accesso (gestite normalmente dal tutor d’aula virtuale o dal docente) devono essere di tipo protetto cioè garantire che solo i partecipanti autorizzati possono accedere alle sessioni formative.
Infine le verifiche dovranno essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti nel corso dello svolgimento.
L'e-learning è un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti e tutor tramite una piattaforma informatica.
Il soggetto formatore erogatore del corso, anche se è lo stesso datore di lavoro, deve:
Inoltre per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore è tenuto a redigere un documento progettuale contenente almeno:
La modalità mista o blended combina formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.
Questa modalità riduce il rischio di isolamento tipico della formazione a distanza e offre diversi vantaggi, come una migliore organizzazione del tempo di studio e una maggiore personalizzazione del percorso formativo.
Per ciascuna modalità di erogazione (presenza, VCS, e-learning) devono essere rispettati i requisiti e le specifiche previste per le stesse.
Di seguito si fornisce il prospetto riepilogativo delle modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento consentiti e non consentiti per tipologia di discente.
Corso di formazione |
Presenza fisica |
Video conferenza sincrona |
E-learning |
Lavoratori: formazione generale |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Formazione specifica |
Consentita |
Consentita |
Consentita Solo per rischio basso Non consentita per le aziende inserite nel rischio basso per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto. Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.
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Preposti |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
Dirigenti |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro/RSPP |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
RSPP/ASPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita solo per il modulo A |
Coordinatore per la sicurezza |
Consentita |
Consentita |
consentita solo per il modulo giuridico |
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008
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Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Corso di aggiornamento |
Presenza fisica |
Video conferenza sincrona |
E-learning |
Lavoratori: Formazione specifica |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Preposti |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
Dirigenti |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro/RSPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
RSPP/ASPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Coordinatore per la sicurezza |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008
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Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
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