Sembra essere in dirittura d’arrivo il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Il ritardo nell’adozione del nuovo Accordo ha determinato il nascere di diverse teorie ed interpretazioni in merito alla vigenza degli obblighi formativi, seppure le indicazioni emanate dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 fossero decisamente chiare al riguardo.
Si ricorda che la citata circolare ha chiarito, in particolare, che:
In definitiva, in attesa che entri in vigore il nuovo Accordo, per lavoratori, dirigenti e preposti la formazione resta regolata dagli accordi ad oggi vigenti, mentre, invece, per il datore di lavoro non è ancora attivo alcun obbligo formativo.
Ma cosa prevede la bozza definitiva di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024, n, 5648) e che costituisce ora oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano?
Il testo, che accorpa, rivisita e modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione, è piuttosto corposo.
In 138 pagine sono individuati la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi:
Sono inoltre individuati i soggetti formatori sia dei corsi di formazione sia dei corsi di aggiornamento, distinti tra soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti (rientrano tra questi ultimi, i fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli distinti:
Al corso per preposti della durata minima di 12 ore si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
Il corso di formazione per i dirigenti è della durata minima di 12 ore.
Alla formazione base va aggiunto, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.
Novità assoluta è la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, da acquisire attraverso la frequenza di un corso della durata minima di 16 ore (più, per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, il modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore)
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.
Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi invece, il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi (sono 4) per particolari settori di riferimento.
Al modulo comune, della durata minima di 8 ore, si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro
Gli ulteriori quattro moduli tecnici integrativi devono rispettare, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrolchimico) e 12 ore (Pesca)
Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli:
A questi si aggiunge il modulo C che è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP della durata complessiva di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.
Infine, è previsto il corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori della durata minima 120 ore e il corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati della durata minima 12 ore.
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore durante il quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati.
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo.
Sono riconosciuti i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati e i cui contenuti siano conformi alle disposizioni del nuovo accordo.
Infine, sono fatti salvi i percorsi formativi per il quali è riconosciuto credito formativo totale ed effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i lavoratori, dirigenti e preposti e, solo a determinate condizioni, per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".