Sicurezza sui cantieri. La delega può escludere la responsabilità

Pubblicato il 11 ottobre 2013 Con la sentenza n. 41831 depositata il 10 ottobre 2013, la Corte di cassazione, ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di una grande società e annullato, limitatamente alla sua posizione, la decisione con cui la Corte d'appello di Milano lo aveva dichiarato responsabile, agli effetti civili, insieme al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e responsabile dei lavori e al direttore tecnico del cantiere e direttore dei lavori, per le gravi lesioni patite da un dipendente dell'impresa che aveva avuto in appalto i lavori, a seguito di un infortunio sul lavoro.

I giudici di appello avevano addebitato a tutti gli imputati di non aver impedito, per colpa, l'evento in danno della parte offesa; rispettivamente, i tre soggetti erano stati ritenuti responsabili per non aver messo in opera gli interventi necessari per la sicurezza del cantiere; di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento carente in ordine alla valutazione dei rischi; di aver omesso ogni attività di controllo e di vigilanza.

Rispetto a questa decisione, il legale rappresentante della società appaltatrice aveva asserito che non era stata presa in idonea considerazione la delega di funzioni, in materia di sicurezza, che lo stesso aveva conferita al direttore del cantiere, delega che avrebbe dovuto escludere la propria responsabilità in considerazione delle rilevanti dimensioni della società con diversi cantieri aperti in diverse parti del mondo.

E i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover aderire a detta doglianza rilevando, sul punto, che la motivazione resa dalla Corte di merito fosse sostanzialmente apodittica e priva di specifica concretezza. Ed infatti, nella sentenza impugnata era stata unicamente affermata una generica sproporzione della delega conferita dal legale rappresentante. In definitiva, quindi, la Suprema corte ha annullato la statuizione dei giudici di merito e operato un rinvio finalizzato ad un nuovo esame sulle “emergenze processuali relative alla delega in materia i sicurezza antinfortunistica, al fine di dar conto, in termini esaustivi e congrui, della ricorrenza dei presupposti di legge agli effetti dell'esonero o meno della responsabilità civile” del legale rappresentante della società.
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