L’art. 11 del DDL n. 2233-B, sul lavoro autonomo non imprenditoriale e sul lavoro agile, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, applicabili agli studi professionali che dovrebbero assicurare specifiche misure valide, nel caso di specie, anche per i tirocinanti.
Le nuove norme dovranno, infatti, essere emanate nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
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