di Cassazione, con la sentenza n. 19965 del 15 settembre 2006, chiarisce che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione non può ricoprire anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto concentrare nella stessa persona le funzioni delle due figure farebbe coincidere il controllato con il controllante. Sulla base di ciò ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente che si era rifiutato di assumere entrambi i ruoli.
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