La genuinità del contratto di associazione in partecipazione dipende, non tanto e non solo dall’assoggettamento o meno dell’associato ai poteri direttivi dell’associante, quanto e soprattutto dalla circostanza che l’associato partecipi effettivamente al rischio d’impresa con l’eventuale sopportazione di perdite di esercizio, esplichi un effettivo controllo sulla gestione d’impresa risultante dal rendiconto (che deve essere sempre consegnato a costui) e sia in possesso di un significativo background formativo, tale da porlo nella condizione di svolgere mansioni di carattere non meramente schematico o ripetitivo.
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