L'Agente della riscossione, sebbene non possa procedere ad esecuzione forzata sull'abitazione principale del debitore, può tuttavia iscrivervi ipoteca.
E' quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con sentenza n. 340/03/2015 depositata il 12 agosto 2015, respingendo il ricorso di un debitore, avverso il provvedimento con cui Equitalia aveva disposto l'iscrizione di ipoteca legale sull'unico immobile di sua proprietà.
Con l'occasione, il collegio emiliano ha chiarito che, per effetto del D.l. 16/2012, è sempre possibile iscrivere ipoteca se il credito non è inferiore a 20 mila euro (per cui, anche in caso di unica abitazione del debitore). Ciò che ha subito modifiche ad opera del D.l. 69/2013, è invece la disciplina che regola le espropriazioni, escludendole, quando si tratti dell'unico immobile del debitore e su cui lo stesso abbia fissato la residenza anagrafica (a meno che non si tratti di abitazione di lusso e che l'esposizione debitoria non superi i 120 mila euro).
Dunque, nel caso di specie – ha concluso la Commissione – Equitalia ha legittimamente iscritto ipoteca a garanzia del proprio credito, mentre ciò che non può fare, è procedere ad esecuzione forzata sull'immobile ipotecato.
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