Anche se la collisione tra un aereo ed un volatile costituisce circostanza eccezionale – dunque non imputabile al vettore – quest’ultimo non è comunque esonerato dal pagamento di un indennizzo ai passeggeri, qualora, per far fronte alla circostanza (pur eccezionale), esegua controlli oltre quelli necessari ed accumuli, di conseguenza, un ritardo superiore a tre ore.
A chiarirlo, la Corte di Giustizia europea, terza sezione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Sussiste nella specie la responsabilità del vettore – secondo i giudici europei con sentenza del 4 maggio 2017, C 315/2015 – tenuto dunque a corrispondere l’indennizzo ai passeggeri, per aver quest’ultimo fatto ricorso ad un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente verifiche di sicurezza richieste dalla collisione dell’aereo con un volatile, dopo che tuttavia dette verifiche erano state già effettuate da un esperto autorizzato secondo la normativa applicabile (così provocando ai passeggeri medesimi un ritardo ingiustificato).
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