La Cassazione interviene sulle presunzioni “super semplici”, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, prive quindi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’art. 39, bensì dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R., art. 38, comma 3 - le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio.
La Corte, nell'accogliere un ricorso, spiega che la Commissione regionale avrebbe dovuto tenere conto dei costi da determinare anche in via induttiva.
Così la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 19191 del 17 luglio 2019.
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