La Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 35781 del 20 luglio 2017, chiarisce che l'aver concordato con l’amministrazione finanziaria il pagamento rateale del debito e aver già pagato alcune rate non ferma il successivo sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per gli importi non ancora corrisposti.
Dunque, l'interessato può solo chiedere al PM (previa dimostrazione del quantum corrisposto, al netto di interessi e sanzioni) la riduzione con revoca parziale della cautela, per evitare l'ingiusta duplicazione sanzionatoria. Non è possibile, invece, domandarla, in difetto delle indicazioni menzionate, al Tribunale del riesame o dell’appello cautelare, poiché non sono organi provvisti di poteri istruttori.
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