Si ai domiciliari, senza attendere il "braccialetto"

Pubblicato il 26 agosto 2015

Con sentenza n. 35571 depositata 25 agosto 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso di un imputato – e disposto la sua immediata scarcerazione – avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la sua istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, sostituendola con quella degli arresti domiciliari, subordinata tuttavia all'applicazione del dispositivo di controllo elettronico. Il Tribunale aveva dunque disposto il mantenimento in carcere dell'imputato, fintanto che non si fossero verificate le condizioni per l' effettiva istallazione.

Avverso tale decisione, l'imputato lamentava come la misura degli arresti domiciliari non avrebbe dovuto farsi dipendere dalla concreta disponibilità del braccialetto elettronico, non potendo lo status libertatis esser lasciato alla mercé di una verifica fattuale indeterminata ed incontrollabile (in quanto dipendente da esigenze di spesa della p.a.).

Nell'accogliere la censura, la Cassazione ha chiarito come la possibilità, da parte del giudice, di prescrivere l'applicazione del dispositivo elettronico, non costituisce una nuova misura coercitiva rispetto a quella disposta, ma solo una modalità di esecuzione di questa.

La disponibilità ad indossare il predetto dispositivo elettronico (indipendentemente dai tempi di effettiva disponibilità dello stesso), presuppone dunque che la presunzione di idoneità degli arresti cautelari sia già vinta, ossia che il giudice, avendo valutato tutti gli elementi del singolo caso, abbia ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria.

Alla luce di ciò – ha concluso la Corte – pare del tutto censurabile la pronuncia impugnata, laddove, nonostante il giudice abbia dapprima stimato l'adeguatezza degli arresti domiciliari, abbia tuttavia disposto la permanenza dell'imputato in carcere, fino a quando l'Amministrazione della giustizia non avesse effettivamente messo a disposizione il prescritto dispositivo (senza che in alcun modo potesse sindacarsi circa i tempi di tale approntamento).  

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