Definiti, per il 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. E' stato infatti pubblicato, nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022.
Più nel dettaglio, il decreto, adottato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo per il 2021, ai fini dell'applicazione degli incentivi contributivi all'assunzione previsti dalla legge Fornero a favore delle lavoratrici svantaggiate (articolo 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012).
Prima di addentrarci nell'analisi delle previsioni del decreto, è opportuno ricordare brevemente le caratteristiche dello sgravio contributivo a sostegno dell'occupazione femminile.
L'articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012 riconosce un esonero contributivo per le assunzioni di donne in condizioni svantaggiate.
Sono svantaggiate, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, lett. f), regolamento (UE) N. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, anche le lavoratrici occupate “in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato".
Più in generale, lo sgravio contributivo, esteso ai premi dovuti all’INAIL, spetta:
- alle lavoratrici con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- alle lavoratrici di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- alle lavoratrici di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
- alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Sono agevolate:
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
NOTA BENE: Non sono agevolati i contratti di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente o a chiamata, di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale nonchè le prestazioni di lavoro occasionale.
Per il biennio 2021-2022 l'esonero contributivo è previsto nella misura del 100% della contribuzione datoriale effettivamente esonerabile, inclusi i premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile (art. 1, commi 16, 17 e 18, L. 30 dicembre 2020, n. 178, autorizzato dalla Commissione europea per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022).
NOVITÀ: Dal 2023, e salvo eventuali novità della legge di Bilancio 2023, lo sgravio contributivo tornerà ad essere applicato nella misura del 50%.
Il decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lSTAT in relazione alla media annua del 2021, individua i settori e le professioni relativamente ai quali potranno essere concessi, nel settore privato e per il 2023, gli incentivi contributivi per l'assunzione di donne svantaggiate.
Sarà, pertanto, incentivata l'assunzione di donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, limitatamente al settore privato, nei seguenti settori o per le seguenti professioni.
Settori (tabella A - Occupati dipendenti per attività economica e sesso)
Agricoltura;
NOTA BENE: Tra questi il settore con il più alto tasso di disparità è quello delle costruzioni.
Professioni (tabella B - Occupati dipendenti per professione e sesso)
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