Sgravi contributivi e contratti di solidarietà: le nuove modalità per ottenerli

Pubblicato il 10 ottobre 2019

Recentemente sono stati pubblicati il Decreto interministeriale del 30 settembre 2019, n. 278 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze), e la circolare n. 17 del 3 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro, che introducono il nuovo applicativo web "sgravicdsonline" per la compilazione e il successivo inoltro delle domande di riduzione contributiva per gli anni 2019 e seguenti, per le aziende che stipulano contratti di solidarietà.

In particolare, il nuovo applicativo sostituisce la precedente modalità di invio dell'istanza tramite PEC e sarà operativo dal 2 novembre al 10 dicembre, tramite il sito istituzionale, nella sezione denominata "Decontribuzione contratti di solidarietà industriali", dove gli utenti possono reperire anche la normativa di riferimento.

 

I contratti di solidarietà: in cosa consistono

I contratti di solidarietà sono disciplinati dalle seguenti fonti normative:

I contratti di solidarietà sono accordi collettivi aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (la cui efficacia si estende anche nei confronti di lavoratori non aderenti ai sindacati) volti a fronteggiare le situazioni di esubero del personale, così da evitare riduzioni di personale o per assumere nuovo personale riducendo l’orario dei lavoratori in forza.

In generale, destinatari dei contratti di solidarietà sono operai, impiegati e quadri con contratto di lavoro subordinato, mentre sono esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, stagionali a tempo determinato, apprendisti tranne in caso di crisi aziendale, i casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.

I contratti di solidarietà sono di due tipi:

 

NB! La riduzione contributiva a fronte della stipula di contratti di solidarietà è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.

 

 

Le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive

Come specificato nella circolare in commento, al fine di realizzare una semplificazione procedurale verrà messo a disposizione per tutte le imprese interessate l'applicativo web "sgravicdsonline" dal 02/11 al 10/12 di ogni anno.

L'accesso al nuovo applicativo potrà avvenire utilizzando:

Nell'applicativo in parola, per ogni impresa, saranno messi a disposizione i propri macro-dati delle pratiche presenti nel sistema "CIGS on-line", conseguenti ai contratti di solidarietà.

 In tale applicativo sarà possibile compilare l'istanza, completa di:

Come anticipato, l’istanza, firmata digitalmente e in bollo, potrà essere presentata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo, seguendo le istruzioni in esso indicate, non essendo più ammesso l'invio a mezzo posta elettronica certificata.

Per tale ragione, si ribadisce la necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.

Si precisa, inoltre, che l’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza

 

NB! Si potrà raggiungere tale applicativo anche dalla sezione "Strumenti e servizi" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it

 

L’esito dell’istanza

Come specificato nel decreto esaminato, l’istanza è presentata, dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre, dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

 Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione e il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego (per motivi diversi dall’incapienza delle risorse annualmente stanziate) è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo.

 

NB! Il provvedimento è trasmesso all’impresa istante, all’INPS o all’INPGI per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà.

Conseguentemente,  l’INPS e l’INPGI, ciascuno per gli oneri di propria competenza, comunicano entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984

Legge n. 863 del 19 dicembre 1984

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

Decreto interministeriale n. 278 del 30 settembre 2019

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 17 del 3 ottobre 2019

 

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