Sgr. Proroga al 16 gennaio 2012 del versamento della sostitutiva al 5%
Pubblicato il 17 dicembre 2011
Con
provvedimento 16 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate richiama la disposizione - articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal Dl
70/2011 – che muta l’attuale assetto normativo dei fondi comuni d’investimento immobiliare. Proroga, inoltre, il versamento, ad opera delle società di gestione del risparmio (Sgr) o degli intermediari depositari in relazione ai partecipanti qualificati ai fondi immobiliari, della prima rata dell’imposta sostitutiva del 5 per cento, che può essere effettuato fino al 16 gennaio 2012, maggiorato dei relativi interessi e senza applicazione delle sanzioni.
Il provvedimento ricorda che resta invariata la scadenza della seconda rata, da versare entro il 16 giugno 2012, e che i partecipanti al fondo, che non si avvalgono per il pagamento dell’imposta sostitutiva di società di gestione del risparmio o degli intermediari depositari, devono effettuare il versamento nei termini e con le modalità previste per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011.
I codici tributo e le indicazioni per la corresponsione sono contenuti nella risoluzione
119/E, pubblicata il 9 dicembre 2011.
Cosa è cambiato con il Dl 70 del 2011. Al fine di contrastare l’utilizzo improprio dei fondi immobiliari per ottenere indebiti vantaggi fiscali, il Dl 70 prevede che la disciplina ordinaria del fondo immobiliare (Dl
351/2001) si applica soltanto ai fondi partecipati esclusivamente da determinati investitori “istituzionali”. Per gli altri fondi, ferme restando le regole ordinarie ai fini sia delle imposte dirette sia indirette, si applica un particolare trattamento fiscale ai “partecipanti non istituzionali”, che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5 per cento del valore dello stesso, che comporta l’imputazione per trasparenza in capo al partecipante dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione.
La norma prevede, inoltre, l’applicazione di un’imposta sostitutiva di quella sui redditi pari al 5 per cento, calcolata sul valore medio delle quote detenute alla data del 31 dicembre 2010.