Al Massimo Collegio di legittimità era stato chiesto se e a quali condizioni possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna con la quale la Corte di cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., la formazione della cosa giudicata sull’affermazione di responsabilità e sulle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
Con informazione provvisoria n. 20 del 29 ottobre 2020, l’Ufficio stampa della Cassazione ha reso nota la soluzione adottata dalle Sezioni Unite penali.
Per gli Ermellini, in caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., “è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o più capi) non in connessione essenziale con la parte attinta dall’annullamento parziale, per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in ordine alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione”.
Con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, c.p.p. – viene altresì sottolineato nell’anticipazione – la Suprema corte può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili.
Si resta in attesa del deposito della decisione.
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