E’ stata depositata dalle Sezioni Unite penali di Cassazione la decisione, già anticipata con informazione provvisoria del 26 ottobre 2017, che ha fornito precisazioni per quel che concerne l’istituto della connessione teleologica tra reati.
Nelle conclusioni della sentenza n. 53390 del 24 novembre 2017, è stato, in particolare, affermato “Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l'identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen."
Secondo gli Ermellini, quindi, per sostenere che due reati siano connessi non è necessario che gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine siano identici.
Per la Corte, infatti, non sembrerebbe giustificato il ricorso, piuttosto che all'interpretazione letterale dell'articolo 12, comma 1, lett. c), Codice di procedura penale, all'opzione ermeneutica di tipo logico-sistematico, condivisa dall'orientamento maggioritario, che imporrebbe tuttora, nonostante la modifica normativa sopravvenuta, la necessità, per configurare la connessione, della coincidenza degli autori dei reati.
Nella decisione, è stato, altresì precisato come, per ritenere configurata la connessione teleologica, idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, “con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente”.
In questo contesto la “spia” di tale finalizzazione – hanno concluso le SU - può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 2 del Codice penale, nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all'articolo 12, lett. c) sopra citato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".