Sezioni Unite. Niente risarcimento iure hereditatis in caso di morte immediata

Pubblicato il 23 luglio 2015

Con sentenza n. 15350 depositata il 22 luglio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso presentato dai parenti di una vittima, immediatamente deceduta a seguito di un gravissimo incidente stradale.

In particolare i ricorrenti, tra le altre censure, lamentavano il mancato riconoscimento in loro favore, da parte della Corte territoriale, del danno biologico iure hereditatis.

I giudici di merito avevano infatti aderito a quell'orientamento secondo cui gli eredi possono chiedere, pro quota, solo il riconoscimento dei diritti entrati nel patrimonio del de cuius. Nel caso di morte che si verifica immediatamente o a breve distanza dalla lesione, possono dunque ottenere il solo risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima, e non anche quello per la lesione del diverso diritto alla vita, che, per il definitivo contestale venir meno del soggetto, non entra nel suo patrimonio e può ricevere tutela solo in sede penale.

Della stessa opinione le Sezioni Unite (cui era stata rimessa la questione da parte della Sezione assegnataria), le quali, rigettando la relativa censura, hanno confermato la negazione del risarcimento iure hereditatis, essendo, nel caso di spcecie, la morte intervenuta immediatamente a seguito del sinistro .

La Cassazione ha infatti chiarito – in ciò rifacendosi ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – come una perdita, perché sia considerata danno risarcibile, debba essere necessariamente rapportata ad un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio.

Ora, in caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni, l'irrisarcibilità deriva dall'assenza di un soggetto al quale, al momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito.

Né la negazione del credito risarcitorio alla vittima – proseguono le Sezioni Unite– può ritenersi contrastante con la coscienza sociale (alla quale rimorderebbe che la lesione del diritto alla vita fosse privo di conseguenze civilistiche). Secondo autorevole dottrina, infatti, se la vita è oggetto di un diritto che appartiene al suo titolare, nel momento in cui essa viene distrutta, viene in considerazione solo come bene meritevole di tutela nell'interesse dell'intera comunità.  

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