Sezioni unite: il diritto alla libertà personale prevale sul giudicato

Pubblicato il 15 ottobre 2014 La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, che sia intervenuta successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione.

Spaccio lieve e recidiva, pene da rideterminare

Ne consegue che, per effetto della sentenza della Consulta n. 251/2012, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 69, quarto comma del Codice penale nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'articolo 73, comma 5, del DPR n. 309/1990 (spaccio di lieve entità) sulla recidiva, il giudice dell'esecuzione potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante, ai sensi dell'articolo 666, coma 1 del Codice di procedura penale e in applicazione dell'articolo 30, quarto comma, della Legge n. 87/1953, sempre che una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile.

La richiesta di rideterminazione spetta al Pm

Infine, sempre per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, spetta al Pubblico ministero, ai sensi degli articoli 655, 656, 666 del Codice di procedura penale, di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione.

Sono questi gli importanti principi di diritto precisati dalle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 42858 del 14 ottobre 2014, con riferimento alla quale era stata già depositata un'informazione provvisoria, stante la rilevanza della tematica, il 29 maggio 2014.
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