Sezioni Unite chiamate a definire il “danno da nascita indesiderata”
Pubblicato il 24 febbraio 2015
La Corte di Cassazione, con
ordinanza interlocutoria n. 3569 depositata il 23 febbraio 2015, ha
rimesso alle Sezioni Unite la trattazione di alcuni aspetti concernenti la tematica del c.d. “
danno da nascita indesiderata”.
La vicenda sottoposta alla Cassazione – ed ora per l’appunto al vaglio delle Sezioni Unite - riguarda una coppia di genitori che avevano convenuto in giudizio i medici di una struttura sanitaria, nonché, la struttura medesima, per il risarcimento dei danni conseguenti alla nascita della figlia, affetta da sindrome di down.
Deducevano i ricorrenti come, prima del parto, non fossero stati condotti, dai sanitari convenuti, i necessari approfondimenti volti a rilevare la malattia (così non consentendo alla donna di ricorrere all’interruzione della gravidanza), nonostante alcune analisi ne avessero già fornito qualche indizio.
A fronte del rigetto della domanda sia in primo che in secondo grado, i genitori si rivolgevano dunque alla Suprema Corte.
Quest’ultima ha, tuttavia, rilevato come alcuni aspetti della questione sottoposta al suo esame, siano al momento oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali ed ha pertanto deciso di rimetterli alle Sezioni Unite, affinché addivenga ad una interpretazione univoca.
Trattasi, in particolare della questione del
riparto degli oneri probatori, ovvero, se la prova debba riguardare solo la correlazione causale tra l’inadempimento dei sanitari ed il mancato ricorso all’aborto, o anche la sussistenza delle condizioni per ricorrere all’aborto medesimo dopo il novantesimo giorno (ex L. 194/1978).
L’altra questione altrettanto dibattuta, riguarda invece
la legittimazione del nato a pretendere il risarcimento dei danni da parte dei medici e/o della struttura sanitari.