Settore sportivo, sospensione dal versamento dei contributi INPS

Pubblicato il 28 gennaio 2022

I contributi INPS sospesi, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, per gli organismi sportivi a causa del Coronavirus, dovranno essere versati senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 14 del 27 gennaio 2022.

Settore sportivo, campo di applicazione della sospensione

Il D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, all’art. 3-quater ha previsto alcuni interventi, ai fini contributivi, per gli organismi sportivi per fare fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione di quest’ultima.

Nello specifico, il co. 1 del citato articolo ha disposto la sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per:

Sul punto, l’INPS rammenta che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

Inoltre, la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Settore sportivo, modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi del co. 1 dell’art. 3-quater del D.L. n. 146/2021 dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Da ultimo, si rappresenta che, nelle fattispecie in argomento, non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

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