Settore sportivo, istruzioni per la regolarizzazione dell’Uniemens

Pubblicato il 24 febbraio 2022

Con il messaggio n. 884 del 23 febbraio 2022, l’INPS ha fornito utili istruzioni operative in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel mese di dicembre 2021. Si ricorda, fin da ora, che la sospensione in argomento riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.

Settore sportivo, compilazione Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.

Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla legge.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.

Settore sportivo, ripresa dei versamenti

Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.

Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Si rammenta che il codice “N978” è riferito alla mensilità di novembre 2021.

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