Il Dl n. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito, ha prorogato fino al 30 novembre 2022 i termini di sospensione relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
La proroga riguarda i termini di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c), e d), della L. n. 234/2021, differiti dall’articolo 7, comma 3-ter, Dl n. 17/2022, convertito.
In merito a tale misura l’Inail, con circolare n. 30 del 27 luglio 2022, fornisce istruzioni per la presentazione della comunicazione di sospensione tramite l’apposito servizio online e per il versamento dei premi sospesi.
Il detto Decreto Aiuti ha stabilito per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la proroga al 30 novembre 2022 della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 novembre 2022.
L’Inail specifica che i detti enti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
In ordine agli adempimenti, devono intendersi sospesi fino al 30 novembre 2022:
Gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.
Nella specie:
Tra i versamenti sospesi in applicazione della normativa suddetta rientra quello inerente il premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro
che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022, i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16
maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022.
L’Inail informa che i versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
La sospensione va anche a beneficio di coloro che si avvalgono della rateazione delle somme. Pertanto, le rate sospese, compresa la prima se scadente nel periodo di fermo, dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2022.
Coloro interessati ad avvalersi del beneficio sono tenuti a presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online "Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali" che sarà disponibile sul sito inail.it dal 1° settembre al 30 novembre 2022.
I dati da indicati nella comunicazione sono:
Devono ripresentare la comunicazione anche i soggetti che l’hanno già fatto per i vecchi termini di sospensione.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il modello F24. Nel campo “numero di riferimento” va inserito:
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