Settore moda, sostegno al reddito: domande dal 14 gennaio per sospensioni 2025

Pubblicato il 16 gennaio 2025

Proroga del periodo tutelato ed estensione della platea delle imprese beneficiarie della misura di sostegno al reddito nel settore della moda: sono le due importanti novità dell'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, di cui dà conto l'INPS nel comunicato stampa del 15 gennaio 2025.

Settore moda, trattamento di sostegno al reddito: proroga al 31 gennaio 2025

L'Istituto previdenziale, con il richiamato comunicato, innanzitutto fa presente che i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria individuati nella circolare 26 novembre 2024 n. 99 possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024 a partire dal 14 gennaio 2025 per le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.

La proroga è stata concessa per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda.

Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025.

Si ricorda che la domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS” (voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda”).

La domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Settore moda, trattamento di sostegno al reddito: nuove imprese beneficiarie

La legge n. 199/2024, di conversione del decreto n.160/2024, ha inoltre esteso la platea dei destinatari della misura di sostegno all’ambito della pelletteria, nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Per tali  datori di lavoro la domanda dovrà essere trasmessa solo dopo la pubblicazione della circolare INPS che illustrerà le relative istruzioni operative.

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