Ai sensi dell'art. 56 della Direttiva n. 112/2006, il luogo di talune prestazioni di servizi quali consulenze, cessioni di diritti immateriali, prestazioni pubblicitarie rese a destinatari extracomunitari oppure a soggetti passivi comunitari, è quello in cui è stabilito il destinatario. Tale previsione deroga l'attuale regola generale basata sul domicilio del committente. A questo criterio, l'articolo 58 della stessa direttiva affianca ne affianca uno, basato sul luogo di utilizzazione, che gli stati membri hanno facoltà di adottare al fine di localizzare nel loro territorio prestazioni che, ai sensi dell'art. 56, sarebbero localizzate fuori della Comunità, se utilizzate all'interno del loro territorio, o viceversa per delocalizzare prestazioni che sarebbero localizzate all'interno del loro territorio, se utilizzate fuori della Comunità.
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