Con la sentenza n. 17075 depositata il 24 agosto 2015, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di appello si erano pronunciati con riferimento al caso di un frazionamento di un fondo dominante.
Nella decisione di merito era stato evidenziato come, per il principio di indivisibilità della servitù di cui all’articolo 1071 c.c. e in assenza di espresse clausole escludenti o limitanti il diritto reale in questione, lo stesso diritto continui a gravare sul fondo servente, nella medesima consistenza del precedente, a favore di ciascuna delle parti già componenti l’originario unico fondo dominante.
Inoltre, anche tenendo conto del principio di ambulatorietà della servitù, era stato sottolineato come con il trasferimento del fondo dominante si trasferiscono anche le servitù attive ad esso inerenti; e ciò anche se nulla è espressamente stabilito nel relativo atto.
Il caso specificamente esaminato dalla Corte di legittimità concerneva la servitù dell’uso del posto auto a rotazione all’interno di un cortile condominiale che era stata costituita a favore di un lotto di appartamenti.
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