Servitù di passaggio. No al rimborso del proprietario per le spese relative al muro di contenimento

Pubblicato il 06 settembre 2013 Con sentenza n. 20343 depositata il 4 settembre 2013, la Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un uomo a cui i giudici di merito avevano respinto le pretese di veder condannati i condomini che avevano una servitù di passaggio sul suo fondo, al pagamento delle spese dallo stesso sostenute per il rifacimento del muro di sostegno ivi presente.

Nel testo della decisione impugnata, l'organo giudicante aveva osservato che la richiesta di pagamento delle spese non poteva essere accolta in considerazione dei patti costitutivi della servitù medesima, nei quali era fatto riferimento alla sola contribuzione per la manutenzione della strada e non già anche al preteso muro di contenimento; non si poteva, inoltre, ritenere provata la dedotta funzione di sostegno della strada - per come anche confermato dal Ctu coinvolto nella causa -  in quanto il muro in questione era collocato in posizione tale da costituire contenimento del più ampio terreno di proprietà del ricorrente.

Motivazione, questa, ritenuta priva di censure da parte della Seconda sezione civile che definitivamente confermato la statuizione resa in sede di merito.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tfr, indice di rivalutazione di gennaio 2025

24/02/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

24/02/2025

Disabili, semplificato il certificato medico introduttivo

24/02/2025

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy