La Cassazione, con la sentenza 35246 depositata il 22 agosto 2016, nel richiamare la pregressa sentenza n. 5728 del 14 gennaio 2016, ribadisce che è legittima l'adozione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni profitto o prodotto del reato relativamente agli importi non ancora versati.
Nel caso di specie, il tribunale del riesame aveva mantenuto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, riducendo l'importo sequestrato dell'ammontare dei soli due ratei, del piano di rateazione del debito di imposta sottoscritto, versati dall'indagato, il quale sosteneva che, per effetto del pagamento parziale e secondo la nuova norma in tema di confisca, dovesse essere revocato tout court e non parzialmente il sequestro in argomento.
Si ricorda che il Dlgs 158/2015 ha previsto che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, mentre in caso di mancato versamento essa è sempre disposta.
Dunque, se non è consentita la confisca è legittimo il sequestro preventivo al fine di garantire il recupero delle somme se il versamento promesso non si verifichi.
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