Sequestro preventivo anche in ipotesi di concordato
Pubblicato il 02 agosto 2014
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 34110 dell'1 agosto 2014, ha affermato la piena
legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto i beni mobili e immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società che era stata ammessa al concordato preventivo.
In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il
concordato preventivo sia suscettibile di risoluzione per inadempimento, non potendosi escludere, peraltro,
“la possibilità di un successivo accertamento della dissimulazione di parte dell'attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti”, tali da condurre alla
revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori.