Sequestro per intero del bene cointestato solo entro precisi limiti

Pubblicato il 13 luglio 2013 Con la sentenza n. 29898 depositata il 12 luglio 2013, la Terza sezione penale di Cassazione ha accolto l'impugnazione sollevata da un uomo, indagato per i reati di dichiarazione infedele ed omesso versamento dell'Iva, contro il provvedimento cautelare del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente confermato dal Tribunale del riesame con riferimento ad alcuni suoi beni mobili e immobili, tra cui un terreno cointestato anche ad altra persona, estranea agli illeciti.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, ribadito come, alla luce del principio solidaristico riferito alla confisca e al sequestro dei beni, in caso di comproprietà del bene, il sequestro può interessare quest'ultimo nella sua interezza solo in presenza della dimostrazione che esso sia nella disponibilità dell'indagato nonché in ipotesi di assoluta necessità rappresentata dalla indivisibilità del bene o da comprovate esigenze di sua conservazione.

Era da censurare, nella specie, la decisione dell'organo giudicante nel merito in quanto non aveva provveduto alla verifica di tali circostanze.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy